Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Allegati 2016 (25 kB)codice_disciplinare__dipendenti_pubblici_del_2_9_2016 (384 kB)codice_disciplinare_dei_dipendenti_pubblici (273 kB)contratti_con_esperti_esterni_anno_2016 (280 kB)2015 (29 kB)codice_disciplinare_dipendenti_pubblici (649 kB)contrattazione-integrativa-istituto-2015_16 (157 kB)contratti_con_esterni_2014 (65 kB)contratto_integrativo_dxistituto-1 (241 kB)patto_corresponsabilitx (205 kB)pof-2015-2016 (293 kB)regolamento_istituto_2015-16 (114 kB)regolamento_uso_di_internet (209 kB)
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